giovedì 10 ottobre 2019

No ai tagli sperimentali nella faggeta depressa



Nel patrimonio naturalistico regionale, un ruolo di primo piano viene rivestito dai boschi vetusti e dalla faggeta depressa, esempio di ecosistema forestale ad alto grado di naturalità e biodiversità. Un habitat unico la cui tutela riveste enorme importanza per anche la loro elevata resilienza ai cambiamenti climatici. Dal punto di vista prettamente normativo vengono definite tali quegli “ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio (Fagus sylvatica L) che ricadono sotto la quota degli 800 m s.l.m….”, ma tutti noi conosciamo per esperienza la sua bellezza, la varietà della sua flora e la fauna che ivi si incontra.

La L.R. 9 del 14 agosto 2017 (art. 34 bis) tutela proprio questo tipo di foresta e ne vieta in maniera tassativa l’utilizzo per finalità produttive fatti salvi i tagli necessari per la conservazione della faggeta stessa o per motivi di pubblica incolumità. Di tutto questo, stabilisce la medesima legge, devono tenere conto i comuni nella redazione dei propri Piani di assestamento forestale.

Ho appena presentato una interrogazione sull’argomento perché la Regione Lazio ha reso esecutivo, tramite propria Determinazione, il Piano di assestamento del Comune di Caprarola inerente la Riserva Naturale del Lago di Vico dichiarando di volersi conformare alla normativa suddetta. Nella medesima determinazione però, e più specificatamente alla lettera e), si permettono “di concerto con l’Università degli Studi della Tuscia, (…) progetti volti alla sperimentazione finalizzata alla conservazione nelle particelle e/o sottoparticelle di Monte Venere e/o di Monte Fogliano, mediante la realizzazione di piccole buche (inferiori a 100 mq) con il taglio di singoli alberi – o al massimo di tre individui inferiori a 70 cm di diametro – con orientamento nord - sud, individuate in modo casuale o dove già presenti dei nuclei di rinnovazione di faggio affermata, con particolare analisi di alberi che, cadendo, non provochino sottocavalli, che siano rilasciati tutti gli alberi morti o senescenti in piedi, tutti gli alberi morti a terra e sia prevista cercinatura di alberi per favorire l’agrifoglio presente e, comunque, con asportazione della massa inferiore al 15% di quella presente;”.

Ora, è palese che la determinazione appare contradditoria laddove, prima, vieta assolutamente qualunque tipo di utilizzazione (così come previsto dalla legge) e poi permette comunque dei non meglio specificati interventi di taglio che, di certo, non rientrano in quelli previsti dalla medesima legge che, come detto poc’anzi, dovrebbero riguardare solo la conservazione della faggeta o motivi di pubblica sicurezza.

Per quanto ci riguarda più da vicino, la faggeta del Monte Venere e del Monte Fogliano, che rientrano nella tipologia delle faggete depresse e quindi tutelate dalla Legge sopraindicata, sono state oggetto di grandi mobilitazioni pubbliche sfociate in una petizione che ha visto prendere posizione contraria ai tagli varie associazioni ambientaliste e personalità del mondo scientifico.

Attendo quindi la risposta dell’Assessore all’ambiente Onorati in merito alle iniziative utili alla conservazione della faggeta stessa oltre che sulla necessità di stralciare il punto inerente i tagli sperimentali, di fatto vietati per legge, dalla Determinazione regionale.

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