Nel patrimonio naturalistico
regionale, un ruolo di primo piano viene rivestito dai boschi vetusti e dalla
faggeta depressa, esempio di ecosistema forestale ad alto grado di naturalità e
biodiversità. Un habitat unico la cui tutela riveste enorme importanza per
anche la loro elevata resilienza ai cambiamenti climatici. Dal punto di vista
prettamente normativo vengono definite tali quegli “ecosistemi forestali
governati a fustaia a prevalenza di faggio (Fagus sylvatica L) che ricadono
sotto la quota degli 800 m s.l.m….”, ma tutti noi conosciamo per esperienza
la sua bellezza, la varietà della sua flora e la fauna che ivi si incontra.
La L.R.
9 del 14 agosto 2017 (art. 34 bis) tutela proprio questo tipo di foresta e
ne vieta in maniera tassativa l’utilizzo per finalità produttive fatti salvi i
tagli necessari per la conservazione della faggeta stessa o per motivi di
pubblica incolumità. Di tutto questo, stabilisce la medesima legge, devono
tenere conto i comuni nella redazione dei propri Piani di assestamento
forestale.
Ho appena presentato una interrogazione
sull’argomento perché la Regione Lazio ha reso esecutivo, tramite propria Determinazione,
il Piano di assestamento del Comune di Caprarola inerente la Riserva Naturale
del Lago di Vico dichiarando di volersi conformare alla normativa suddetta.
Nella medesima determinazione però, e più specificatamente alla lettera e), si
permettono “di concerto con l’Università degli Studi della Tuscia, (…)
progetti volti alla sperimentazione finalizzata alla conservazione nelle
particelle e/o sottoparticelle di Monte Venere e/o di Monte Fogliano, mediante
la realizzazione di piccole buche (inferiori a 100 mq) con il taglio di singoli
alberi – o al massimo di tre individui inferiori a 70 cm di diametro – con
orientamento nord - sud, individuate in modo casuale o dove già presenti dei
nuclei di rinnovazione di faggio affermata, con particolare analisi di alberi
che, cadendo, non provochino sottocavalli, che siano rilasciati tutti gli
alberi morti o senescenti in piedi, tutti gli alberi morti a terra e sia
prevista cercinatura di alberi per favorire l’agrifoglio presente e, comunque,
con asportazione della massa inferiore al 15% di quella presente;”.
Ora, è palese che la
determinazione appare contradditoria laddove, prima, vieta assolutamente
qualunque tipo di utilizzazione (così come previsto dalla legge) e poi permette
comunque dei non meglio specificati interventi di taglio che, di certo, non
rientrano in quelli previsti dalla medesima legge che, come detto poc’anzi,
dovrebbero riguardare solo la conservazione della faggeta o motivi di pubblica
sicurezza.
Per quanto ci riguarda più da
vicino, la faggeta del Monte Venere e del Monte Fogliano, che rientrano nella
tipologia delle faggete depresse e quindi tutelate dalla Legge sopraindicata,
sono state oggetto di grandi mobilitazioni pubbliche sfociate in una petizione
che ha visto prendere posizione contraria ai tagli varie associazioni
ambientaliste e personalità del mondo scientifico.
Attendo quindi la risposta
dell’Assessore all’ambiente Onorati in merito alle iniziative utili alla
conservazione della faggeta stessa oltre che sulla necessità di stralciare il
punto inerente i tagli sperimentali, di fatto vietati per legge, dalla
Determinazione regionale.
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