L’ordinanza
del TAR relativa al ricorso firmato dalle associazioni ambientaliste
contro la Presidenza del Consiglio e contro Anas in cui si chiedeva
l’annullamento del provvedimento di compatibilità ambientale del tracciato
verde della SS675 tratto Monteromano – SS1 Aurelia, che veniva localizzato
nella Valle del Mignone, ristabilisce finalmente un principio di prevalenza
della tutela dell’ambiente e del paesaggio sulla questione dell’interesse
pubblico troppo spesso invocato quando si tratta di realizzare le
infrastrutture.
Nell’ambito della procedura di
approvazione del progetto preliminare, appare ancora più evidente come il
consenso al tracciato verde espresso dalla Regione Lazio a guida PD sia stato
un mero parere politico che non ha voluto tenere conto delle tante criticità
ambientali, come i pesanti impatti sulla Rete Natura 2000,
istituita dalla UE proprio per proteggere la biodiversità, pur essendo l’ente
competente per la gestione dei SIC (Siti di interesse comunitario) e ZPS (Zona
di protezione speciale). Questo provvedimento, a mio parere, sancisce infine le
mancanze del nostro paese nella attuazione dei principi stabiliti dalla
Direttiva Habitat (Direttiva
92/43/CEE) ed Uccelli per la cui effettiva applicazione si necessita
dell’intervento della Corte UE.
Come anche correttamente
espresso dalle associazioni promotrici, la decisione del TAR, che rinvia
proprio alla corte Europea dubbi e domande sorte sulla decisione inerenti la
scelta del cosiddetto “tracciato verde”, solleva un’altra importante questione
che potrà avere importanti ripercussioni sul futuro. Il Tribunale
amministrativo infatti pone il dubbio sul fatto se sia legittimo per un organo
come la Presidenza del consiglio dei Ministri ignorare le decisioni o direttive
del Ministero dell’ambiente che è la massima autorità in materia ambientale.