Nonostante la caccia sia una
pratica legale, per molte specie di fauna selvatica andrebbe sicuramente
abolita. Affinché la si permette essa va regolata con norme chiare e stringenti
tanto più se riguarda le zone confinanti (o contigue) ai parchi nazionali o
aree protette dove invece è severamente vietata.
Nel recente collegato al
bilancio (PDL
194 31.10.2019) la regione inserisce all'art. 13 comma 7 la possibilità del
“prelievo venatorio (ai) cacciatori aventi diritto all'accesso all'ambito
territoriale di caccia su cui insiste l’area contigua”. In pratica permette
anche ai cacciatori non residenti la caccia nelle aree contigue.
Ho presentato un emendamento
per abrogare tale comma anche in virtù di una pronuncia della Corte
costituzionale del 2018. Nella sentenza 217/2018
la Consulta, infatti, ha accolto il ricorso del Tar dell’Abruzzo che aveva
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 della Legge
della Regione Abruzzo n. 10 del 2004 che, in buona sostanza, permetteva la
caccia anche ai cacciatori che non
fossero né proprietari né conduttori dei fondi interessati.
È lapalissiano quindi che qualora la Regione approvasse tale
norma essa sarebbe incostituzionale e passibile di ricorsi e di successiva
bocciatura proprio in forza della Sentenza suddetta.