Secondo giorno di discussione del PTPR in Consiglio
Regionale del Lazio. Il Piano è lo strumento con cui la Regione disciplina
l’uso dei paesaggi della nostra regione. Tutti i sistemi dei paesaggi così come
declinati nel PTPR rappresentano un patrimonio ascrivibile ai beni comuni il
cui valore non può essere suscettibile di giudizio soggettivo ma solo
esclusivamente tecnico oggettivo. Questo perché ritengo che la politica dei
partiti con i suoi molteplici interessi non può indirizzare l’uso di tali
risorse piuttosto agire solo nell’interesse della tutela, conservazione e
sviluppo ecosostenibile. Mia premura è inserire la conservazione del suolo,
integro e naturale, quale risorsa non rinnovabile e dispensatore di servizi
ecosistemici preziosi quali sequestro di carbonio, depurazione delle acque,
protezione dall’erosione e produttore di cibo.
Di seguito riporto sinteticamente l’attività emendativa al
PTPR:
·
Tutela del sistema del paesaggio naturale
(naturale, agrario e di continuità) e del paesaggio agrario (di rilevante
valore, di valore e di continuità) dalla realizzazione di impianti alimentati
da FER con grande impatto areale, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici
a terra, e da quelli a biomasse e a biogas, che troppo spesso trattano rifiuto
organico urbano.
·
Tutela del sistema dei paesaggi naturali ed agrari
dalla realizzazione di infrastrutture ferroviarie, porti, aeroporti e nodi di
scambio.
·
Inserimento tra le norme regolamentari di tutti
i sistemi di paesaggio regionale della tutela e conservazione dei muretti a
secco così definiti: Manufatti costituiti da muri a secco con pietra tipica
del territorio o materiali di recupero o elementi laterizi, anche legati con
malte aeree prive di cemento.
·
Inserimento tra i beni storici dei
seguenti manufatti, che segnano con valenza storica i paesaggi naturali o
agrari:
·
acquedotti a gravità, costruiti a muro continuo
o ad archi, sia funzionanti che non funzionanti;
·
muri a secco ai bordi di sentieri e tracciati
stradali o costituenti sostruzioni agli stessi;
·
muri di recinzione, o parti di essi, costruiti
con pezzame di pietra tipica del territorio o
materiali di recupero o elementi laterizi, legati con malte aeree prive
di cemento;
·
portali d'ingresso ad arco o a pilastri
separati, anche se tamponati, sia isolati che inseriti in muri di recinzione o
porzioni di essi.
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Tutela di monumenti geomorfologici di
eccezionale importanza interni a beni paesaggistici diffusi, quali ad esempio
le forre, proteggendoli con fasce di rispetto provvisoria profonda 100
m.
·
Eliminazione delle deroghe alla proroga
dell’attività estrattiva che rimane così vietata nelle aree vincolate del
PTPR compreso le fasce di rispetto delle coste marine e lacuali, nei territori
superiori ai 1200 m slm, nelle aree naturali protette, nei boschi.